BRASILE. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
Circolare del 08/01/2018 - Prot. n. 277
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 277
Roma, 8 gennaio 2018
OGGETTO: BRASILE. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, definito con Scambio di Note, entrerà in vigore il giorno 13 gennaio 2018.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 13 gennaio 2023.
Appare opportuno precisare che le domande di conversione di patenti brasiliane, in corso di validità potranno, di fatto, essere accettate a decorrere da lunedì 15 gennaio 2018 poiché il 13 gennaio 2018 cade di sabato, giorno in cui gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico.
Pertanto il giorno 15 gennaio 2018 e solo in tale data, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida brasiliane eventualmente scadute il 13 e il 14 gennaio 2018.
Si allega alla presente la Nota Verbale della Parte italiana (solo nella versione in italiano) che - insieme a quella della parte brasiliana - costituisce il sopra citato Accordo.
Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione (solo in lingua italiana) completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione. Tra gli allegati alla presente non sono inclusi i modelli di patente di guida italiani.
I citati allegati tecnici sono:
due Tabelle di equipollenza, per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;
l'elenco "Modelli di patenti di guida" che individua i modelli di patenti di guida italiani e quello brasiliano da ritenere validi ai fini della conversione. Detto elenco è integrato dall'immagine a colori del modello di patente brasiliana indicato nello stesso;
il Modello 1, redatto in due lingue (portoghese-italiano), da utilizzare per lo scambio d'informazioni prima di effettuare la conversione delle patenti di guida italiane (art. 8 dell'Accordo);
il Modello 2, redatto in due lingue (italiano-portoghese), da utilizzare per lo scambio d'informazioni prima di effettuare la conversione delle patenti di guida brasiliane (art. 8 dell'Accordo).
Le predette Tabelle, l'elenco "Modelli di patenti di guida" e i formulari bilingue "Modello 1" e "Modello 2", costituiscono gli allegati tecnici dell'Accordo in oggetto (art. 6) e potranno essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.
La conversione delle patenti di guida brasiliane, senza esami, sarà effettuata dagli Uffici della Motorizzazione, in conformità alla II Tabella (BRASILE - ITALIA). In detta Tabella è stabilito che si rilasciano per conversione solo patenti valide per le categorie A e/o B, anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre categorie (art. 6 dell'Accordo).
Pertanto per ottenere categorie diverse dalle A e/o B dovranno essere superati gli specifici esami previsti dalle normative vigenti.
Si ribadisce che la conversione potrà ovviamente essere effettuata solo per le patenti brasiliane redatte sul modello individuato nell'elenco "Modelli di patenti di guida" e di cui - per gli Uffici operativi della Motorizzazione e per le forze dell'ordine - è trasmessa l'immagine a colori.
Ovviamente eventuali modifiche, concernenti la possibilità di convertire anche patenti di guida brasiliane redatte su modelli diversi - successivamente emessi dall'autorità competente - saranno, se del caso, comunicate con specifica Circolare di aggiornamento.
In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno essere altresì prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.
La patente brasiliana esibita in originale per la richiesta di conversione non deve essere ritirata all'atto del deposito dell'istanza; presso l'Ufficio della Motorizzazione viene trattenuta solo la fotocopia della stessa. Infatti nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente che ha richiesto la conversione può condurre veicoli in Italia (sempre nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente brasiliana.
L'originale della patente deve essere ritirato all'atto della consegna del documento italiano ottenuto per conversione, come peraltro è previsto dall'art. 7 dell'Accordo.
Fa eccezione il caso in cui la patente da convertire sia in possesso di codesti Uffici della Motorizzazione poiché trasmessa ai sensi dell'art. 135 - comma 14 - del C.d.S. dalle competenti Prefetture o direttamente dalle Forze di Polizia che hanno rilevato l'infrazione. In tale fattispecie, ovviamente, la patente dovrà rimanere presso codesti Uffici fino al compimento della procedura di conversione, ovvero fino all'eventuale applicazione della Circolare prot. 29095/08.03 del 16.12.2015, nel caso in cui non possa procedersi alla conversione.
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo di procedere - ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo - con la richiesta d'informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello 2. Naturalmente la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell'autorità brasiliana.
Il citato Modello 2, opportunamente compilato nella prima parte (denominata richiesta), dovrà essere inviato tramite posta elettronica, alla competente autorità estera all'indirizzo di seguito indicato:
La competente autorità estera dovrà fornire la dovuta risposta direttamente all'Ufficio della Motorizzazione richiedente, completando la seconda parte (denominata risposta) dello stesso Modello.
Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modello per la richiesta d'informazioni anche in formato word.
Per facilitare la lettura della patente di guida brasiliana ed in particolare la compilazione del Modello 2 da parte di codesti Uffici, si fa presente quanto segue.
Nella patente di guida brasiliana (CNH Carteira Nacional de Habilitação) viene indicato prima il nome e poi di seguito i cognomi del conducente (in Brasile è comune l'uso di più di un cognome).
Il numero riportato sotto la fotografia "numero del registro" identifica inequivocabilmente il conducente e lo accompagna tutta la vita.
Nel documento sono inoltre indicati:
- il numero d'identificazione nazionale "Número do Espelho da Habilitaçã" riportato a sinistra della fotografia,
- il numero d'identificazione statale (del singolo Stato federato della Repubblica) "Número de RENACH" riportato a destra dello spazio previsto per la firma, che è generato ad ogni rilascio del documento.
Per la compilazione del Modello 2, si ritiene opportuno che - per individuare la patente di cui si chiedono informazioni - siano riportati tutti i numeri suindicati; al fine di permettere un controllo puntuale da parte dell'autorità estera.
Sempre ai sensi del citato art. 8, solo in casi particolari, in cui - dopo lo scambio d'informazioni effettuato con i formulari bilingue - sorgano ulteriori dubbi sulla patente da convertire, codesti Uffici potranno rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica brasiliana presente in Italia, di seguito indicata
Ambasciata del Brasile
Piazza Navona, 14 - 00186 Roma
Tel.: 06683981 - Fax: 066867858
E-mail.: brasemb.roma@itamaraty.gov.br
All'indirizzo sopraindicato dovranno essere restituite le patenti brasiliane - in originale - convertite in Italia, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo. Non si potrà quindi procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente brasiliana in originale, anche se esibita in precedenza.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).
Nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti brasiliane conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti brasiliane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Si richiama l'attenzione sull'art. 4 - paragrafo 3 - dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente rilasciata in Brasile residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
Analoga disposizione è reciprocamente prevista (art. 4 - paragrafo 4) nel caso di conversione di patente italiana in Brasile.
Pertanto, in presenza di titolari di patente brasiliana con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.
Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella brasiliana.
Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente perde l'abilitazione alla guida, poiché la patente brasiliana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.
Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una comunicazione del tipo: "Contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 dell'Accordo Italia - Brasile.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione, la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.d.S.). La patente brasiliana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Brasile).
La presente comunicazione vale come avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241."
Tale comunicazione è necessaria per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La stessa può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, o meglio su foglio a se stante da trattenere agli atti dell'Ufficio e di cui potrà essere rilasciata copia all'interessato.
Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.
Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato.
Gli aggiornamenti riguardano il Brasile e l'Ecuador, infatti il primo è inserito nell'elenco - per l'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto - mentre il secondo è espunto dall'elenco stesso poiché, come noto, il relativo Accordo non è più valido dal 12.03.2017.
Inoltre si osserva che la redazione è stata realizzata con modalità differente dalle precedenti al fine di consentire l'immediata distinzione tra gli Stati appartenenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo e quelli extracomunitari, per i quali si applicano normative differenziate.
Si ricorda agli Uffici della Motorizzazione in indirizzo di aggiornare opportunamente i propri siti istituzionali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare prot. n. 277 del 08/01/2018
Entrata in vigore dell'Accordo Italia - Brasile: 13.01.2018. Valido fino al 13.01.2023
STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
STATI EXTRACOMUNITARI |
Austria |
Albania (valido fino al 25 dicembre 2019) |
Belgio |
Algeria |
Bulgaria |
Argentina |
Cipro |
Brasile (valido fino al 13 gennaio 2023) |
Croazia |
Filippine |
Danimarca |
Giappone |
Estonia |
Israele (valido fino al 10 novembre 2018) |
Finlandia |
Libano |
Francia |
Macedonia |
Germania |
Marocco |
Gran Bretagna |
Moldova |
Grecia |
Principato di Monaco |
Irlanda |
Repubblica di Corea |
Islanda |
Repubblica di San Marino |
Lettonia |
Serbia (valido fino all'8 aprile 2018) |
Liechtenstein |
Sri Lanka (valido fino al 4 marzo 2022) |
Lituania |
Svizzera (valido fino all'11.06.2021) |
Lussemburgo |
Taiwan |
Malta |
Tunisia |
Norvegia |
Turchia |
Paesi Bassi |
Ucraina (valido fino al 29/05/2021) |
Polonia |
Uruguay (valido fino al 17 maggio 2020) |
Portogallo |
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Repubblica Ceca |
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Repubblica Slovacca |
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Romania |
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Slovenia |
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Spagna |
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Svezia |
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Ungheria |
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATl UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Accordo prot. n. 2520 del 02/11/2016
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Prot. n. 2520
Roma, 2 novembre 2016
Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n° 220, del 2 Novembre 2016, relativa alla proposta di Accordo, per scambio di Note, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, che trascrivo integralmente qui di seguito:
"Eccellenza, Al fine di consentire che i titolari di patenti di guida rilasciate da uno dei nostri Stati possano convertirle in patenti di guida rilasciate dall'altro Stato, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori dei nostri Stati, ho l'onore di proporre il seguente Accordo, per scambio di Note, tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana (d'ora innanzi denominate "Parti Contraenti") sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida:
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata nel territorio brasiliano.
Articolo 3
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 4
Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari. Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo rispetto alla configurazione standard, ovvero uso di protesi. Il titolare di patente di guida brasiliana può richiedere alle Autorità italiane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia residente in Italia da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di conversione. Il titolare di patente di guida italiana può richiedere alle Autorità brasiliane la conversione della sua patente senza sostenere esami teorici e pratici solo nel caso sia residente in Brasile da meno di quattro anni alla data in cui presenta la richiesta di conversione. Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie di patente richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti Contraenti. Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate, alla nuova patente, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 5
Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente. Nel caso le patenti di guida siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di patenti di guida, rilasciate da Stati terzi, non convertibili dalla Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Articolo 6
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Nelle tabelle è stabilito che per conversione possono essere rilasciate solo patenti valide per le categorie A e/o B anche se la patente di cui è richiesta la conversione è valida per altre categorie. Per ottenere categorie diverse dalle A e/o B dovranno essere superati gli specifici esami previsti dalle normative vigenti nelle Parti Contraenti.
Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e i formulari bilingue di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici di questo Accordo e possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note. Le Autorità Centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) nella Repubblica Federativa del Brasile, il Dipartimento Nazionale di Transito (DENATRAN); b) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Articolo 7
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.
Articolo 8
L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, via e-mail, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, informazioni circa i dati relativi alla patente da convertire. Per la richiesta e il rilascio delle informazioni le Autorità competenti si avvalgono dei formulari bilingue, allegati al presente Accordo. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, ulteriori informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio d'informazioni con i formulari bilingue.
Articolo 9
L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, deve informare l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 10
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali competenti a cui le Rappresentanze Diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9. Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze Diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.
Se quanto precede è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che questa Nota e la Nota di risposta dell'Eccellenza Vostra costituiscano un Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, il quale entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo Accordo potrà essere modificato per iscritto, per mutuo consenso, attraverso i canali diplomatici, e le modifiche entreranno in vigore secondo la stessa procedura osservata per l'entrata in vigore dell'Accordo, come descritto nel paragrafo precedente. Questo Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. Il presente Accordo avrà durata di cinque (5) anni ed a partire da un (1) anno prima della scadenza, le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per procedere al suo rinnovo.
Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione."
In risposta, ho l'onore di confermare che la suddetta proposta è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana e che la Nota dell'Eccellenza Vostra e questa Nota di risposta costituiscono Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, il quale entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.
Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Mario Giro
A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore