Verbale valido fino a querela di falso...
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 28 dicembre 2010, n. 26232
Svolgimento del processo
che su ricorso di C.L., il Giudice di pace di Imola, con sentenza del 28 maggio
annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato, in data 2
settembre 2006, dai vigili urbani del Comune di Imola, osservando che la contestazione di
attraversamento con la luce semaforica rossa era il frut to di una deduzione dell'agente
accertatore e non di una rilevazione diretta, coperta dalla fede privilegiata;
che il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 19 maggio
del Comune;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comune ha proposto ricorso, sulla base di
due motivi;
che ha resistito, con controricorso, l'intimato.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2010, la seguente
proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: "Con il primo motivo il
ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, "contraddittorietà della
sentenza-errore materiale". Il secondo mezzo prospetta, con riferimento all'art. 360 cod. proc.
civ., n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ.".
Il secondo motivo è inammissibile, perchè non si conclude con il quesito di diritto, prescritto, a
pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, essendo
la sentenza impugnata stata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore della L. 18 giugno
2009, n. 69. Il primo motivo è, del pari, inammissibile, perchè, in violazione del citato art. 366
bis cod. proc. civ., non si conclude con la chiara indicazione del fat to controverso, in relazione
al quale la motivazione si assume contraddittoria (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio".
Letta la memoria del Comune ricorrente.
Motivi della decisione
che il Collegio non condivide le conclusioni della relazione di cui sopra;
che, in realtà, il secondo motivo di ricorso si conclude, a pag. 9, con il quesito di diritto se
"debba o meno attribuirsi pieno valore probatorio f ino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ.,
al verbale redatto dall'agente della polizia municipale anche nella parte in cui ha accertato e
contestato all'automobilista l'attraversamento di un incrocio nonostante la lanterna semaforica
proiettasse luce rossa nella direzione di marcia";
che, pertanto, il secondo motivo di ricorso è - a differenza del primo - ammissibile, essendo
stato redatto nell'osservanza del requisito formale di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.;
che il motivo è anche manifestamente fondato;
che nel giudizio di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada è
ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che
non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile
contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non
sussistono limit i di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del
pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel
verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17355);
che la prosecuzione della marcia del veicolo nonostante la lanterna semaforica emetta luce
rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente
accertatore;
pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore
materiale da parte del verbalizzante, e nell'assenza di una querela di falso, deve attribuirsi
pieno valore probatorio al verbale dallo stesso redatto (Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2008, n.
25844 e SS.UU. 17355/09);
che, nella specie, il verbale di accertamento fa piena prova perchè, nel momento in cui è stata
rileva l'infrazione, l'agente accertatore si trovava a bordo della moto di servizio fermo al
semaforo rosso di (OMISSIS) all'incrocio con (OMISSIS), mentre il C. proveniva dal lato
opposto a quello in cui si trovava l'agente accertatore;
che, pertanto, ha errato il Tribunale a negare pieno valore probatorio al verbale, pur non
essendo stato esperito il rimedio della querela di falso, avendo tra l'altro il verbalizzante
dichiarato che, dalla posizione in cui si trovava, egli poteva vedere perfettamente le lanterne
pedonali di entrambe le vie, anche di quella attraversata dal C.;
che il ricorso deve, conclusivamente, essere accolto limitatamente al secondo motivo;
che la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della
proposta opposizione;
che l'opponente, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali
sostenute dal Comune dinanzi al Tribunale ed in questa sede, spese che vengono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna C.L. al
pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro
280,00 per diritti ed Euro 220,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e
del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a
spese generali e ad accessori di legge.