Sulla natura del provvedimento di revisione della patente di guida.
Con questa importante pronuncia il T.A.R. del Lazio conferma, in merito alla natura del provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.S., l’orientamento espresso nel 2011 dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, sent. n. 1669 del 18-03-2011), nuovamente rilevandone la qualitas di misura cautelare/preventiva e non di sanzione accessoria.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ribadire che la natura cautelare della revisione della patente, in quanto diretta a tutelare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza della circolazione dal pericolo derivante dal persistere nella guida di un soggetto di dubbia idoneità; con il risultato che questo istituto può, quindi, essere associato a quelli del meccanismo della patente di guida a punti di cui all'art. 126 bis C.d.S. o al sequestro amministrativo dei veicolo, i quali vengono tradizionalmente considerati misure cautelari.
Il T.A.R. del Lazio ha cura di precisare, rispetto a precedenti analoghe pronunce, che, stante tale natura di misura cautelare/preventiva, la revisione della patente di guida può essere disposta anche in assenza dell'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo, di talché può essere sufficiente la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla persistenza in capo all'interessato dei requisiti per la conduzione dei veicoli.
Questa presa di posizione della Giurisprudenza amministrativa, di merito e di legittimità, comporta la necessità di interpretare l’art. 128 C.d.S. come norma mirata a garantire la sicurezza della circolazione stradale, con l’effetto che potrà trovare applicazione sempre più spesso anche, per quando riportato prima, in assenza di condotte di guida sanzionate e l’attenzione degli Esperti in materia si sposterà inevitabilmente sulla ricostruzione dogmatica degli elementi fattuali da cui l’Amministrazione procedente potrà presumere "dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”.
La sentenza in oggetto tratta, altresì, seppur sommariamente, l’argomento della necessità di motivare il provvedimento di revisione. Tale motivazione deve essere adeguata con riferimento, appunto, ai dubbi sulla persistenza dei fondamentali requisiti necessari per l’ottenimento della patente di guida. Già il T.A.R. Emilia Romagna aveva statuito che il provvedimento con cui si dispone la revisione straordinaria della patente di guida di un soggetto portatore di minorazioni fisiche deve essere congruamente motivato con riferimento al pericolo concreto del venire meno dei requisiti psicofisici o della capacità tecnica, desunto da comportamenti trasgressivi o, comunque, anomali del soggetto interessato (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 28 agosto 1996, n. 379). D'altro canto, precedentemente, era stato ritenuto che non è necessaria una specifica motivazione per sottoporre il titolare di patente a una nuova visita medica quando l'amministrazione abbia il dubbio che costui non sia più in condizioni di guidare, essendo sufficiente che egli abbia commesso una infrazione alle norme di comportamento stradale, poiché ciò può ex se costituire il presupposto di revisione della patente a prescindere da ogni valutazione circa la colpevolezza del conducente (T.A.R. Campania, 10 ottobre 1986, n. 59, Riv. Giur. Circ. Trasp., 1987, pag. 519).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-10-2012, n. 8199
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2012, proposto da:
A.F., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Germani, con domicilio eletto presso Mauro Germani in Roma, via dei Valeri, 1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 4354/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale territoriale centro - nord e sardegna, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di revisione patente prot. 1420rc11 del 14/06/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida a seguito della comunicazione n. 8/2011 della Polizia Municipale di Monte Porzio Catone in data 2.2.2011, relativa al coinvolgimento del sig. F. in un incidente in data 2 febbraio 2011, assumendone l'illegittimità per eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che nel provvedimento impugnato in via gerarchica la data dell'occorso era indicata nel giorno 8 marzo 2011 e non nel giorno 2 febbraio 2011, con conseguente incertezza sul sinistro contestato; inoltre, il provvedimento impugnato non recherebbe alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto necessario un nuovo accertamento sulla sussistenza dei requisiti fisici e tecnici per la guida.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 12 luglio 2012 la causa è stata rimessa in decisione.
In primo luogo va osservato che, come emerso in sede di esame del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di primo grado, l'indicazione della data del sinistro per il giorno 8 marzo anziché per il giorno 2 febbraio del 2011 è dipesa da un mero errore materiale che non introduce alcuna incertezza in ordine alle modalità di verificazione dell'occorso e alla sussistenza degli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'adozione della misura della revisione della patente.
Assume il ricorrente, poi, che non in occasione di qualsiasi sinistro o di qualsiasi violazione della norme del codice della strada è possibile l'adozione del provvedimento di revisione della patente che, al contrario, va adottato solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla persistenza in capo all'interessato dei requisiti per la conduzione dei veicoli; cosicché la motivazione della determinazione adottata deve essere adeguatamente esplicative delle ragioni per le quali venga ritenuto sussistente il presupposto per la revisione della patente.
Nel caso di specie il riscontrato difetto visivo del ricorrente non sarebbe stato adeguatamente accertato come effettiva causa del sinistro.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Occorre rilevare che il provvedimento che dispone la revisione della patente si fonda sulla considerazione per cui la condotta tenuta dal ricorrente in occasione dell'incidente occorso, "fa sorgere dubbi sulla persistenza...dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida".
Ed infatti, come ha affermato condivisibile giurisprudenza, il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, sent. n. 1669 del 18-03-2011). Ne consegue che il provvedimento di revisione della patente di guida ben può legittimamente fondarsi su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico - fisica o tecnica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011 , n. 387).
La norma prevede l'attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell'interessato; dal che si desume che il presupposto perché sorgano i "dubbi sulla persistenza...dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica" è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.
L'attivazione delle misure non è, dunque, legata all'accertamento giudiziale, penale o comunque civile, (né, necessariamente, sul piano dell'illecito amministrativo secondo l'ordinario procedimento applicativo) della responsabilità del destinatario, perché l'utilizzazione dell'espressione "dubbi" milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.
Ciò premesso, se per un verso è vero, come rilevato da copiosa giurisprudenza sul punto, che il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con estrinsecazione delle ragioni per le quali sia stato ritenuto sussistente il dubbio sul permanere dei requisiti per la conduzione dei veicoli, è anche vero che la sussistenza di un deficit visivo riferito al ricorrente ( visione monoculare a causa della perdita della vista dall'occhio destro) introduce il rischio di enormi pericoli per la sicurezza della circolazione, implicando in sé la ragionevolezza del dubbio che rimanda alla necessità della revisione della patente; e rende meno stringente l'onere motivazionale a carico dell'amministrazione procedente.
L'esposto profilo inoltre rende non centrale la questione della non completa addebitabilità dell'occorso a colpa del soggetto per il quale si dispone la revisione della patente appunto perché la revisione non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone, come è stata già osservato, l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica dell'interessato.
Per tali motivi il provvedimento impugnato, motivato, sia pure sinteticamente, in relazione alle modalità dell'occorso, che giustificano l'insorgenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del ricorrente alla guida, appare immune dai denunciati profili di illegittimità per insufficienza della motivazione e difetto dei presupposti.
Il ricorso va quindi rigettato perché infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 1500,00 (Euro millecinquecento).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario
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