Pubblicato il 26-10-2019

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124  

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134) (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)


Art. 32
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 
  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole  "e  quelle
didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole ", le
prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle". 
  2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di  cui
all'articolo 10, comma 1, n. 20) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  non  comprendono  l'insegnamento
della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1. 
  3.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  difformi   adottati   dai
contribuenti anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di  Giustizia
UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17. 
  4. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696, e' soppressa la lettera q). Per le prestazioni
didattiche,  finalizzate   al   conseguimento   della   patente,   le
autoscuole, tenute alla  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione
telematica  dei  dati  dei   corrispettivi   giornalieri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
127, possono, fino al 30 giugno  2020,  documentare  i  corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale  di  cui  all'articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  l'osservanza  delle
relative discipline. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1° gennaio 2020. 


A cura dell'Ing. Tempesta Antonio Salvatore