Ulteriore conferma della competenza giurisdizionale del G.d.P. in materia di circolazione stradale, anche nella fase esecutiva.
Con l’importante ordinanza della Suprema Corte di Cassazione qui riportata si ribadisce che la competenza rationae materiae in tema di sanzioni amministrative, comprese quelle per infrazioni a norme in materia di circolazione stradale, è del Giudice di Pace.
Tale costante indirizzo giurisprudenziale, che ormai può definirsi ius receptum, prende le mosse dall’art. 22 L. 689/1981, norma speciale regolatrice della materia, e porta alla conclusione che la competenza in tema di opposizione avverso alle sanzioni amministrative permane, in ogni caso, in capo al Giudice di Pace anche ove la somma ingiunta mediante le stesse superi la competenza per valore determinata ex lege per tale autorità giudiziaria
Il principio in base al quale deve aversi riguardo semplicemente al titolo in base al quale venga, altresì, attivata un procedura esecutiva – come nel caso in esame -, prescindendosi da ulteriori elementi, ai fini della determinazione della competenza, comporta conseguenze rilevanti anche riguardo all’annosa diatriba relativa al riparto di giurisdizione fra Giudice amministrativo e Giudice di Pace, se è vero com’è vero che obiter dictum nella presente ordinanza la Corte non mette mai in discussione la giurisdizione speciale di cui è investito il Giudice di Pace in subiecta materia e, tutto ciò a prescindere dall’intervento del recente D. Lgs. 1 sett. 2011, n. 150 e dal fatto, più complessivo, che trattasi di violazione di interesse legittimo, piuttosto che di diritto soggettivo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 13 ottobre 2011, n. 21194
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 2029/09 del 31.3.08, dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere l'opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta dalla Termoitalia snc, di C. R. e C. avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a tre autoveicoli di sua proprietà, notificato dalla Equitalia Gerit spa in data 13.7.07, non avendo la ricorrente provveduto a corrispondere l'importo complessivo di Euro 3.857,15, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.
Rilevava il Giudice di Pace che l'importo del provvedimento opposto esulava dalla competenza del suo Ufficio e, per l'effetto, rimetteva le parti dinanzi al competente Tribunale di Roma.
2. - Riassunta la causa avanti al Tribunale di Roma, il giudice designato sollevava regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che "la competenza a conoscere della presente controversia appartenga, per materia, al Giudice di Pace in applicazione di quanto disposto dall'art. 204 bis C.d.S., comma 1, il quale prevede che, avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il ricorso si propone dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente".
Rileva ancora il Tribunale che il proposto regolamento è ammissibile "anche quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore, ove il secondo giudice ritenga che la competenza spetti all'altro ratione materiae, in quanto la dichiarazione d'incompetenza per valore presuppone necessariamente l'esclusione della competenza per materia. Osserva poi il Tribunale che, come già affermato da questa Corte, con ordinanza n. 15694 del 27.7.2005 (sez. 2) emessa in sede di regolamento di competenza, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso qualunque ne sia il valore, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 c.p.c., comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio".
Conclude il Tribunale osservando che vertendo la controversia in questione "su un'opposizione all'esecuzione forzata conseguente al mancato pagamento di sanzioni irrogate a seguito di violazioni delle norme del codice della strada" la competenza debba essere individuata nel Giudice di Pace di Roma.
3. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero.
4. L'istanza è fondata. Dall'esame degli atti di causa risulta che l'opponente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l'invalidità dei titoli esecutivi e conseguente perenzione del diritto alla riscossione della sanzione e per esservi state inserite pretese prive di legittimo fondamento, sicchè tale azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dal richiamato dell'art. 615 c.p.c., comma 1.
Come questa Corte ha ripetutamele evidenziato, in tal caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, eppertanto, per quanto attiene alla contestazione d'un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (ex pluribus, Cass. 18.2.08 n. 4022).
Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati per le singole contestazioni d'infrazione ed irrigazioni di sanzione - superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all'epoca dell'introduzione della controversia (Euro 2.582,28 corrispondenti alle L. 5.000.000 della competenza del Giudice di Pace per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, data dalla quale la competenza per valore è stata portata ad Euro 5.000 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1), in quanto l'attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000). D'altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass, Sez. 2, 24 settembre 2007, n. 19598); l'art. 104 cod. proc. civ., infatti, nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l'espresso richiamo all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, la deroga alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore (Cass, Sez. 1, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass, Sez. 2, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass, Sez. 2, 24 settembre 2007, n. 19598, cit). Pertanto, ha errato il primo giudice adito a dichiararsi incompetente, non rilevando - avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis - la circostanza che la parte ingiunta abbia proposto opposizione avverso cartella esattoriale basata su plurime ingiunzioni di pagamento e che il cumulo delle sanzioni recate da ciascuna di esse superi il tetto di Euro 2.582,28 relativo alla diversa materia delle cause ordinarie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma. Riassunzione nei termini di legge. Nulla per le spese.
A cura del Dr. Giuseppe Aramini – Studio Legale Associato Lucarelli & Ferrario
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