Pubblicato il 21-01-2011

Legittimità di accertamento con apparecchi debitamente approvati, senza necessità di taratura

Legittimità di accertamento con apparecchi debitamente approvati, senza necessità di taratura

(Cass. Civ., sez.II, 30 settembre 2010, n. 20471)

 

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FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Como con sentenza del 2 ottobre 2005 respingeva l'opposizione proposta da xx avverso il Comune di M., per l'annullamento del verbale di contestazione n. 154/2004, relativo a violazione dell'art. 142 comma 9 cds.

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 novembre 2006; il comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la rimessione del ricorso a pubblica udienza.

Il lunghissimo ricorso espone tre censure.

Con il primo motivo l'opponete lamenta violazione del d.P.R. n. 495 del 1992, della l. n. 273/1991, e delle norme tecniche in tema di taratura e omologazione dei rilevatori di velocità degli automezzi. Svolge una serie di argomenti, molto diffusi nella giurisprudenza di merito del tempo al quale risale la sentenza impugnata, facenti leva sulla pretesa applicabilità delle norme tecniche UNI-30012 e EN ISO/IEC17025. Trattasi di censure infondate alla luce della giurisprudenza di legittimità affermatasi nelle more.

E' stato affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada , le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 cds, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273-1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.

Va aggiunto che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; orbene, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ex art. 345, comma 2, così come modificato dal d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ex art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da p arte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007). Ha affermato inoltre che in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'atte stazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 cds, (Cass., n. 29333 del 2008, cit.). Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo all a perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass. 17361/08).

Il primo motivo risulta quindi infondato.

Il secondo lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, ex art. 4 "per assenza del decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di dispositivi di controllo". Parte ricorrente sostiene che solo su autostrade e superstrade (e non dunque su Via xxx in comune di Mozzate) era possibile l'installazione di autovelox senza preventiva specifica autorizzazione prefettizia; deduce che nel caso come quello in esame, in cui era stato utilizzato l'apparecchio Velomatic 512, che consente la contestazione dell'infrazione solo dopo lo sviluppo - ritardato - della documentazione fotografica l'accertamento è illegittimo.

Il terzo motivo espone violazione dell’art. 201 cds, e l. n. 214, nonchè vizi di motivazione in relazione all'omissione della contestazione immediata non effettuata dall'unico agente accertatore, presente in loco, a causa delle modalità tecniche di rilevamento, soprariferite, e dell'organizzazione del servizio senza l'ausilio di "pattuglia a valle".

I motivi sono manifestamente infondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui "il disposto del dl  n. 121 del 2002, ex art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle vio lazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cds (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 comma 1 cds " (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).

Inoltre va ribadito che "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. cds, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, art. 384 lett. e, reg. esec. cds, concernente l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in pro posito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più recenti, Cass. 16458/06; n. 24355 del 2006; n. 9308 del 2007, nonchè n. 19032 del 2008).

Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata ha con dovizia di particolari analizzato che l'incensurabile organizzazione del servizio di polizia mediante agente unico (a causa di altro impegno di servizio di altra pattuglia) non consentiva l'immediata contestazione dell'infrazione di eccesso di velocità in relazione alle condizioni specifiche (98 km orari invece che i 50 consentiti) in cui era stata verificata l'infrazione. Questa specifica ratio decidendi, sufficiente a dar conto della legittimità dell'omessa contestazione immediata, non è stata oggetto di ricorso.

Va aggiunto che manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità sollevata a pag. 36 e segg. del ricorso, in relazione alla l. n. 168 del 2002, ex art. 4. La diversità tra tipi di strade giustifica il diverso trattamento in ordine alla preventiva individuazione delle strade che consentono il rilevamento a distanza senza presenza di operatore e quelle che consentono il rilevamento automatico ma in presenza di operatore. La omessa contestazione immediata è consentita nell'uno e nell'altro caso, ma subordinatamente a condizioni che la legge opportunamente diversifica, razionalmente predisponendo una griglia di ipotesi che il legislatore può stabilire restando nell'ambito dei suoi discrezionali poteri.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Da Polnews