Pubblicato il 02-04-2014

Stranieri con patenti rilasciate da Paesi esteri: analisi dei casi di rilevanza penale e di diritto amministrativo.

Questa recentissima sentenza nel commentare il contenuto degli artt. 135 e 136 C.d.S. e confermare un orientamento consolidato della giurisprudenza del Supremo Consesso, anche in relazione al codice della strada previgente (v. Cass., Sez. 4, n. 3699/1998, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n. 6821/2011, Rv. 249356), distingue tra le seguenti ipotesi:

 

-          lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia;

-          lo straniero, residente in Italia da meno di 1 anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S. comma 7 (guida con patente con validità scaduta);

-          lo straniero, residente in Italia da oltre 1 anno e che guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente;

-          lo straniero, infine, residente in Italia da oltre 1 anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 comma 7 C.d.S.). Segnatamente il nuovo disposto dell'art. 135 comma 14 C.d.S. stabilisce testualmente che il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126 comma 11 C.d.S..

 

Nel caso di specie, la ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stata sorpresa alla guida in possesso di un permesso internazionale di guida in corso di validità e l’illecito commesso è stato valutato come una mera violazione amministrativa.

 

 

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

5 marzo 2014, n. 10513

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Presidente:

Carlo Giuseppe BRUSCO

Consigliere:

Claudio D'ISA, Rocco Marco BLAIOTTA, Emilio IANNELLO

Rel. Consigliere:

Marco DELL'UTRI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza resa in data 4.4.2013, il Tribunale di Perugia ha condannato A. A. alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, per esser stata colta alla guida del proprio veicolo con patente non valida nel territorio italiano, in Corciano (Perugia) il 18.6.2009.

Avverso tale sentenza, ha proposto appello il difensore dell'imputata, censurando la sentenza impugnata per aver condannato quest'ultima in relazione a un illecito non costituente reato bensì unicamente una violazione di carattere amministrativo.

Con ordinanza in data 2.10.2013, la Corte d'appello di Perugia, convertita l'impugnazione sul presupposto dell'inappellabilità della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione per la trattazione del ricorso.

Considerato in diritto

2. - Il ricorso è fondato.

Come già in precedenza osservato da questa Corte (cfr. Cass., Sezione 4, n. 22059/2012, Rv. 252961), la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136 C.d.S., secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 c.d.s., comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 c.d.s., comma 7).

In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa corte, sia in relazione al codice della strada previgente (non differente in tema, peraltro, da quello attuale), che al codice in vigore (v. Cass., Sez. 4, n. 3699/1998, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n. 6821/2011, Rv. 249356).

Converrà evidenziare, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 c.d.s., comma 14, stabilisce testualmente che il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11.

Nel caso di specie, la ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stata sorpresa alla guida in possesso di un permesso internazionale di guida in corso di validità (cfr. la motivazione della sentenza impugnata).

3. - Sulla base di tali premesse, dev'essere pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014.

 

Il Presidente: BRUSCO

 

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A cura dell’Avv. Pietro Ferrario – Studio Legale Associato Lara Lucarelli & Pietro Carlo Ferrario

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